Art. 6.

      1. A decorrere dall'anno 2007, lo Stato trasferisce annualmente, entro il mese di aprile, al Fondo per gli indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 5, una somma pari al gettito dell'otto per mille destinato agli esuli istriani, fiumani e dalmati ai sensi dell'articolo 1, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo di imposta precedente.

 

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